Art. 12.
(Diffusione delle informazioni).

      1. Dopo l'articolo 5-bis del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, introdotto dall'articolo 11 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 5-ter. - (Diffusione delle informazioni). - 1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con gli altri Ministri competenti e di intesa con l'Autorità per la lotta alle discriminazioni e con le parti sociali e le organizzazioni e le associazioni di cui all'articolo 5, adotta le iniziative necessarie alla diffusione delle informazioni sul territorio nazionale, anche mediante campagne informative in particolare sui luoghi di lavoro, allo scopo di assicurare che le disposizioni di cui al presente decreto siano portate all'attenzione dei soggetti interessati.
      2. Le iniziative di cui al comma 1 sono altresì adottate dalle regioni, in collaborazione con le province e con i comuni, tramite i centri di osservazione, di informazione e di assistenza legale previsti dal comma 3 dell'articolo 5-bis».